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Tutela della Privacy nella videosorveglianza

Le nuove regole per la Videosorveglianza.
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato una lista di nuove regole alle quali i soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. 
Il provvedimento, che sostituisce quello del 2004, si è reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata e controllo stradale), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia.

Le regole fissate dal Garante prevedono che appositi cartelli dovranno segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia.
Ci sarà poi l'obbligo di sottoporre alla verifica del Garante, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o "intelligenti".
La conservazione a tempo delle immagini registrate viene limitata a 24 ore, salvo il caso di "attività rischiose", come le banche, per le quali è consentita la conservazione sino a 7 giorni.
Chi però conserverà le immagini, dovrà attivare rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati.

Telecamere e apparecchiature di videosorveglianza sono sempre più diffuse, anche perché l'evoluzione tecnologica ha reso il loro costo più accessibile rispetto a pochi anni fa.
Quando vengono installate in condominio, tuttavia, pongono
rilevanti problemi di privacy, sui quali negli ultimi mesi la Cassazione è intervenuta con due sentenze, la n. 22602 del 5 giugno 2008 e la n. 44156 del 26 novembre.


Come deve comportarsi, allora, l'amministratore quando un condomino decide di installare una telecamera per sorvegliare l'accesso alla propria unità immobiliare?

Diciamo subito che il professionista non ha un compito o un obbligo ben preciso di intervento, né per vietare né per autorizzare l'installazione, e non ha neppure il compito di rimettere l'autorizzazione all'assemblea dei condomini.
La spesa per l'installazione è a carico del condomino installatore e l'uso di parti comuni (normalmente pareti interne o esterne allo stabile) è conforme all'articolo 1102 del Codice civile, pur nel rispetto dei limiti in esso stabiliti.
In particolare, eventuali danni ai beni comuni dovranno da lui essere risarciti al condominio, e se non ciò non fosse possibile in via amichevole, allora l'amministratore – ed è qui che interviene – dovrebbe agire in giudizio come rappresentante del condominio per la tutela delle parti comuni nell'ambito di quel potere di rappresentanza che gli attribuisce all'articolo 1131 del Codice civile.

Attenzione alla privacy

Per il resto, è il condomino a dover fare attenzione a non violare la privacy (principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti) e a non incorrere in responsabilità anche penali di cui risponde personalmente.
È bene ricordare, allora, che l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle aree condominiali sono disciplinati da due atti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali: il decalogo del 29 novembre 2000 e il provvedimento generale del 29 aprile 2004.
Le telecamere possono essere installate a fini di sicurezza personale senza che sia necessario il consenso degli altri condomini: è sufficiente informarli della presenza dell'impianto. A patto, ovviamente, che ricorrano alcune condizioni.
Non bisogna dimenticare, infatti, che procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata – mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora – è in linea di principio reato, così come previsto dall'articolo 615-bis del Codice penale, «Interferenze illecite nella vita privata».

Tuttavia, perché ci sia l'illecito, secondo la Cassazione (sentenza 44156/2008), occorrono due elementi: - l'indebita interferenza in uno dei luoghi indicati nell'articolo 614 del Codice penale (violazione di domicilio) realizzata con apparecchiature di videosorveglianza; - l'attinenza delle notizie o immagini alla vita privata che si svolge in quei luoghi.
Altrimenti, in assenza di uno di questi requisiti, non c'è reato. Anzi, non sono mancati interventi giurisprudenziali con i quali si è sostenuta la funzione probatoria delle immagini registrate da una telecamera antivandali installata all'interno di un appartamento, «a patto che l'area interessata dalle riprese non rientri nella sfera di privata dimora di un singolo soggetto» (sentenza 22602/2008).

La telecamera in cortile non è reato
.
Le zone condominiali non sono tutelate dalla privacy, e chiunque può installare la propria webcam per difendersi dai ladri, a patto che non vada a sbirciare oltre gli ingressi e le finestre degli appartamenti.
Ribaltando le previsioni dei giudici della Corte d'Appello, la V sezione penale della Cassazione, con sentenza n° 44156/2008 ha limitato l'applicazione delle norme sulla privacy, cancellando la condanna al risarcimento del danno, inflitta ad una famiglia che, per difendersi dai ladri, aveva installato due webcam, una sul balcone di casa propria, l'altra su di un albero del cortile.
(da: IlSole24Ore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
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